Bonus IRPEF in busta paga 2022, nuova Circolare Entrate: regole e istruzioni di verifica del requisito e calcolo dell’importo del trattamento integrativo.
Nuovi chiarimenti fiscali sull’applicazione dell’articolo 1, commi da 2 a 8, della Manovra 2022, che a decorrere dal 1° gennaio ha modificato il sistema di tassazione IRPEF con impatto diretto anche su stipendi e busta paga. La maxi- circolare n. 4/E del 18 febbraio fornisce una guida completa alle novità, fornendo anche le regole da applicarsi ai fini del trattamento integrativo nel doppio caso di contribuenti in forza presso un datore di lavoro oppure senza sostituto d’imposta.
Riforma Bonus IRPEF 2022
La riforma IRPEF è intervenuta sul meccanismo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente, in parte incamerandola nei nuovi scaglioni e relative aliquote IRPEF. La Legge di Bilancio 2022, infatti, oltre ad abrogare l’ulteriore detrazione ex articolo 2 del Dl n. 3/2020, modifica anche il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 dello stesso decreto.
Come cambia il trattamento integrativo
In pratica, la riforma prevede che, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali, l’ex Bonus Renzi integrato in busta paga resta soltanto per chi rientra nella prima fascia di reddito, con le seguenti regole:
- fino a 15mila euro di reddito si ha diritto al trattamento integrativo integrale in busta paga (1.200 euro);
- tra 15mila e 28mila euro non spetta più, a meno che il nuovo calcolo non penalizzi il contribuente rispetto allo scenario d’imposta complessivo pre-riforma.
Vuol dire che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto in deroga – in questa seconda fascia – anche se non vi è capienza ma soltanto se la somma di determinate detrazioni (carichi di famiglia, reddito da lavoro dipendente e assimilati, interessi passivi su prestiti o mutui, spese sanitarie, bonus edilizi, detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda: in questo caso, il trattamento è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda, ma comunque entro il tetto di 1.200 euro.
Come calcolare spettanza e importi
Pertanto, per capire chi ha diritto al trattamento integrativo “in deroga” va verificata sia la condizione di incapienza sia quella di capienza rispetto alle detrazioni per le stesse tipologie reddituali. Per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente, per la verifica di incapienza è necessario fare riferimento all’insieme delle novità fiscali 2022 che impattano sul lavoratore, comprese quelle che introducono l’assegno unico universale.
Carichi di famiglia con periodo transitorio
A tal fine, il sostituto d’imposta deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per gennaio e febbraio 2022 la versione dell’articolo 12 del TUIR vigente al 28 febbraio 2022, mentre per il restante periodo dell’anno si applicano le novità della riforma sui carichi di famiglia, decorrente dal 1° marzo 2022 (articolo 10 del Dlgs n. 230/2021). Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti al momento del conguaglio di fine anno o della cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Nuove regole sui figli a carico
- Per i figli a carico fino a 21 anni, continuano a spettare le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute;
- per i figli fino a 21 anni anche non a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale;
- per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico;
- al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni di legge e se più conveniente;
- la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.
Adempimenti per imprese e contribuenti
In soldoni, per ogni contribuente è necessario prima calcolare l’imposta complessiva applicando tutte le detrazioni che spettano, e solo a quel punto è possibile verificare se e in quale misura si ha anche diritto al trattamento integrativo (da molti chiamato “bonus IRPEF in busta paga da 1200 euro”, per quanto non sia questa la sua definizione più corretta).
=> Calcolo stipendio netto in busta paga
Cosa deve fare a questo punto il datore di lavoro? Il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020 (sarebbe l’ex Bonus Renzi, integrato dal trattamento IRPEF fino a 100 euro mensili), specifica la Circolare, è riconosciuto in busta paga dai datori di lavoro in via automatica, ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti (ossia i soggetti per i quali operano in veste di sostituto d’imposta).
Istruzioni caso per caso
Dunque, il sostituto d’imposta ripartisce gli importi spettanti sulle retribuzioni riferite alle mensilità decorrenti dal 1° gennaio 2022, fin da subito, verificandone poi in sede di conguaglio la relativa spettanza. Ma come fare per sapere se il sostituito ha ancora diritto al bonus in busta paga? Ebbene, in base alle istruzioni fornite:
- i sostituti d’imposta determinano la spettanza e calcolano l’importo del trattamento integrativo IRPEF in base ai dati già a loro disposizione, oltre a quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni da parte dei sostituiti (dipendenti, ecc.);
- i contribuenti senza sostituto d’imposta diretto (ad esempio i disoccupati) le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto diverso, invece, potranno richiedere il trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento (quindi, in relazione a periodi decorrenti dal primo gennaio 2022) secondo le modalità che saranno indicate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi (730/2023 ecc.).
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