La firma elettronica leggera del cliente è sufficiente per perfezionare online il contratto di investimento stipulato con la banca.
La firma elettronica semplice deve essere ritenuta valida per la sottoscrizione di contratti di investimento, che non richiedono la firma digitale qualificata regolamentata dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, intervenendo per fare chiarezza sulla effettiva validità dei contratti stipulati online con le banche e sulle tipologie di firma elettronica necessarie nell’ambito dei contratti di investimento finanziario.
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L’ordinanza n. 9413/2021 sottolinea come la firma elettronica “leggera” sia sufficiente per rendere valido il contratto bancario e di investimento. L’utente può utilizzare la modalità “point and click” messa a disposizione dall’area riservata dell’home banking.
L’ordinanza della Cassazione, in sintesi, rende valido un contratto bancario anche se stipulato attraverso la procedura indicata. La firma elettronica leggera soddisfa quindi il requisito legale della forma scritta, mentre è necessaria la firma digitale qualificata per conferire al contratto l’efficacia probatoria.
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